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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati


Riferimento Normativo

Elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione consentite

– data e il luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Come funziona la dichiarazione sostitutiva di certificazione:
• Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
• Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.

possono fare l’autocertificazione:
• I cittadini italiani
• I cittadini della Comunità Europea
• I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono
essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Sono nulle le dichiarazioni sostitutive di certificazione:
• relative a fatti, stati e qualità non compresi nell’elenco tassativo (o nei casi di esclusione già
illustrati o relativi a cittadini stranieri)
• rese su moduli carenti di:
1. richiamo alle responsabilità penali per la falsa dichiarazione di cui all’art. 76 (questo
requisito è espressamente previsto dall’art. 48)
2. richiamo all’informativa sui dati personali (è espressamente previsto dall’art. 48 come
requisito, ma dubitiamo che renda nullo l’atto)

Richieste dati da altre pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.

L’amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio che richiede al Comune di Milazzo l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dovrà inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza di quanto dichiarato dal cittadino con i dati contenuti nei registri / banche dati del Comune di Milazzo .La richiesta, prodotta su carta intestata della P.A. o del gestore del pubblico servizio richiedenti, va inoltrata all’indirizzo protocollogenerale@comune.milazzo.me.it e dovrà riportare:

– oggetto “RICHIESTA VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.71D.P.R. 445/2000)”;

– il cognome, nome e qualifica del richiedente, nonché il timbro e la firma, autografa o digitale;

– il numero e la data di protocollo generale.

Le richieste ricevute saranno smistate agli uffici competenti per la verifica delle informazioni. La risposta sarà fornita dall’ufficio competente tramite mail – pec entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

il Comune è subentrato sia in ANSC che in ANPR, pertanto le richieste di verifica provenienti da amministrazioni che dispongono di accesso telematico alle suddette banche dati non saranno evase.


Ulteriori informazioni

Ultima modifica il: 11 Giugno 2026