Home / Amministrazione Trasparente / Attività e procedimenti / Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Riferimento NormativoArt. 35, c. 3, del D.lgs. n.33/2013
– data e il luogo di nascita;
– residenza;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
– stato di famiglia;
– esistenza in vita;
– nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
– appartenenza a ordini professionali;
– titolo di studio, esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Come funziona la dichiarazione sostitutiva di certificazione:
• Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
• Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.
possono fare l’autocertificazione:
• I cittadini italiani
• I cittadini della Comunità Europea
• I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono
essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.
Sono nulle le dichiarazioni sostitutive di certificazione:
• relative a fatti, stati e qualità non compresi nell’elenco tassativo (o nei casi di esclusione già
illustrati o relativi a cittadini stranieri)
• rese su moduli carenti di:
1. richiamo alle responsabilità penali per la falsa dichiarazione di cui all’art. 76 (questo
requisito è espressamente previsto dall’art. 48)
2. richiamo all’informativa sui dati personali (è espressamente previsto dall’art. 48 come
requisito, ma dubitiamo che renda nullo l’atto)
Richieste dati da altre pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
L’amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio che richiede al Comune di Milazzo l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dovrà inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza di quanto dichiarato dal cittadino con i dati contenuti nei registri / banche dati del Comune di Milazzo .La richiesta, prodotta su carta intestata della P.A. o del gestore del pubblico servizio richiedenti, va inoltrata all’indirizzo protocollogenerale@comune.milazzo.me.it e dovrà riportare:
– oggetto “RICHIESTA VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.71D.P.R. 445/2000)”;
– il cognome, nome e qualifica del richiedente, nonché il timbro e la firma, autografa o digitale;
– il numero e la data di protocollo generale.
Le richieste ricevute saranno smistate agli uffici competenti per la verifica delle informazioni. La risposta sarà fornita dall’ufficio competente tramite mail – pec entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
il Comune è subentrato sia in ANSC che in ANPR, pertanto le richieste di verifica provenienti da amministrazioni che dispongono di accesso telematico alle suddette banche dati non saranno evase.
Ultima modifica il: 11 Giugno 2026
